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Consenso o dissenso

una riflessione sul "lessico" normativo della violenza sessuale e cosa cambia con l'emendamento Bongiorno

Il 22 gennaio 2026, nel corso dell’esame presso la Commissione Giustizia del Senato del disegno di legge in materia di violenza sessuale (A.S. 1715), è stato presentato un emendamento che incide in misura significativa sulla riformulazione dell’art. 609-bis del Codice penale, discostandosi dal testo approvato all’unanimità dalla Camera nel novembre 2025.

La modifica più rilevante, proposta in qualità di relatrice dalla Presidente Bongiorno, riguarda il criterio attraverso cui viene definita la violenza sessuale: non più l’assenza di un consenso libero e attuale, ma il compimento di atti sessuali contro la volontà della persona. Si tratta di un passaggio che, lungi dall’essere un semplice “aggiustamento” lessicale, riflette una scelta di fondo sul modo in cui l’ordinamento intende tutelare la libertà sessuale e rispondere all’evoluzione della coscienza sociale in materia.

In questo senso, si è soliti distinguere tra due modelli: il modello del consenso, adottato da ordinamenti quali la Spagna e la Francia, e il modello del dissenso, seguito invece da ordinamenti come la Germania.

La scelta tra l’uno e l’altro modello comporta conseguenze rilevanti sul piano della tecnica legislativa e, soprattutto, su quello probatorio, in quanto presuppone differenti concezioni del rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità di chi intraprende e prosegue un rapporto sessuale. Si tratta di una decisione che interroga anche i principi costituzionali di libertà personale, di tutela della dignità umana e di libertà sessuale, chiamando il legislatore a chiarire quale concezione dell’autodeterminazione sessuale intenda assumere come parametro di riferimento.

Nel primo caso, si richiede a chi intenda instaurare un rapporto sessuale di accertarsi previamente dell’esistenza di un consenso pieno e autentico, dovendo eventualmente dimostrare in sede giudiziale una manifestazione positiva della volontà altrui. Nel secondo caso, invece, si pone a carico della persona destinataria di avances sessuali indesiderate l’onere di manifestare un rifiuto e, conseguentemente, di provarlo. Quest’ultima opzione comporta, a ben vedere, non soltanto uno scostamento rispetto al modello fondato sul consenso affermato nel contesto internazionale dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ma rischia anche di reintrodurre, nelle aule dei tribunali, quegli elementi sui quali per lungo tempo si è fondata l’idea di una presunta disponibilità sessuale della persona offesa (si pensi all’abbigliamento, a precedenti relazioni o a comportamenti ritenuti disinibiti): tutti fattori che espongono la vittima a forme di vittimizzazione secondaria e incidono negativamente sulla tutela della sua libertà sessuale e della sua autodeterminazione.

È qui che si colloca la scelta decisiva del legislatore.

Il dibattito che si è sviluppato, tanto in sede parlamentare quanto nel confronto pubblico, mostra con chiarezza che la questione va oltre il dato tecnico e investe il significato stesso dell’autodeterminazione sessuale nel nostro ordinamento.

Ci si pone davanti, quindi, un ultimo interrogativo: quale modello è davvero coerente con l’idea costituzionale di libertà sessuale che intendiamo tutelare?

Si tratta di un passaggio che, lungi dall’essere un semplice “aggiustamento” lessicale, riflette una scelta di fondo sul modo in cui l’ordinamento intende tutelare la libertà sessuale e rispondere all’evoluzione della coscienza sociale in materia.

MARILISA D’AMICO – COSTITUZIONALISTA E PRORETTRICE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

SARA DI GIOVANNI – DOTTORANDA IN DIRITTO COSTITUZIONALE, UNIMI.

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